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Codice Penale
Codice Penale
A cura di
RIVALDI GIUSEPPE SAVERIO
GOFFREDI ALESSANDRO
Questo codice sarà sottoposto gradualmente a piccole revisioni da parte dello staff durante i prossimi giorni, per accertare al meglio l'impatto con alcune dinamiche di gioco.
LIBRO PRIMO - Dei reati in generale
Titolo I - Della legge penale
Art. 1 — Reati e pene: disposizione espressa di legge
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
Art. 2 — Successione di leggi penali
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
Art. 3 – Principio della riserva di codice
Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.
Art. 4 – Ignoranza della legge penale
Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.
Art. 5 – Reati commessi nel territorio dello Stato
Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge.
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato , quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, oppure si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.
Art. 6 – Computo e decorrenza dei termini
Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune (Il limite massimo per ciascuna pena corrisponde a 14 giorni).
Art. 7 - Punibilità
Il fatto è punibile se commesso con dolo o con colpa, salvo che sia la fattispecie incriminatrice stessa a prevedere unicamente una specie di elemento psicologico.
E’ fatto divieto di punire per responsabilità oggettiva e cioè per il solo nesso materiale tra fatto ed evento, prescindendo dalla prova dell’elemento psicologico.
Art. 8 - Stato di flagranza
È in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.
Art. 9 - Arresto e multa obbligatori in flagranza
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto o al sanzionamento con multa di chiunque sia colto in flagranza di uno dei delitti non colposi, consumati o tentati, previsti dal presente Codice Penale, degli illeciti civili previsti dal Codice Civile o da leggi speciali con la sigla FDR.
Art. 10 - Arresto preventivo in flagranza di reato
Nei casi di arresto preventivo, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
Qualora l’arresto preventivo sia disposto ai fini dell’applicazione di una pena prevista dal codice penale per reati non contrassegnati dalla sigla FDR, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o hanno avuto in consegna l’arrestato redigono immediatamente verbale contenente i fatti contestati e le motivazioni giuridiche e fattuali dell’arresto, richiedendo al giudice competente la convalida entro un’ora dall’esecuzione dell’arresto.
Qualora l’arresto preventivo sia disposto esclusivamente per finalità investigative o di interrogatorio, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto redigono immediatamente verbale specificando le ragioni investigative che hanno reso necessario l’arresto preventivo. Il verbale è depositato, senza ritardi, presso il Palazzo di Giustizia. Terminato l’interrogatorio o esaurite le attività investigative, l’arrestato deve essere immediatamente rimesso in libertà.
Il pubblico ufficiale che dispone o mantiene il fermo in assenza di valida motivazione giuridica o fattuale, ovvero prolunghi illegittimamente la privazione della libertà personale oltre il tempo necessario alle attività investigative, risponde del reato di arresto illegale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Non risponde del medesimo reato il pubblico ufficiale che abbia provveduto senza ritardo alla redazione del verbale e agli adempimenti previsti dalla legge, qualora la mancata o ritardata convalida dipenda da cause a lui non imputabili, ivi compresa l’indisponibilità del giudice competente.
Resta fermo il diritto della persona illegittimamente privata della libertà personale al risarcimento dei danni secondo quanto previsto dalla legge.
Qualora l’arresto preventivo illegale sia disposto o eseguito da un appartenente alle forze armate o da altro soggetto avente status militare nell’esercizio delle proprie funzioni, il responsabile risponde altresì, dinanzi alla Corte marziale competente, della corrispondente fattispecie prevista dal codice penale militare, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Art. 11 – Processo confermativo in seguito ad arresto in flagranza
Chiunque sia posto in arresto per flagranza di reato da una forza dell'ordine ha il diritto ad un'udienza confermativa tenuta da un giudice presso i Tribunali della Procura, o altro Tribunale fisico previsto dalla legge.
Sarà obbligo della Polizia Penitenziaria informare il detenuto di tale diritto.
È compito del giudice in sede di udienza verificare l’eventuale presenza di aggravanti, attenuanti o recidiva seguendo gli articoli indicati dal presente codice o da leggi speciali in materia, e successivamente stabilire la nuova pena.
Il giudice di cui al comma uno è tenuto d’ufficio a compilare un verbale di ogni udienza confermativa accessibile alla Magistratura per eventuali accertamenti.
L’udienza confermativa svolge il ruolo di udienza di primo grado.
Qualsiasi magistrato ha diritto, se presente al momento, a presenziare alle udienze confermative. In caso non sia presente nessun giudice per tenere l’udienza confermativa il detenuto sconterà la pena ordinaria assegnata dall’agente e potrà successivamente effettuare ricorso presso il Palazzo di Giustizia.
Art. 12 – Doveri dell’agente in merito all’udienza confermativa
Solamente gli agenti della Penitenziaria sono tenuti d’ufficio a svolgere il duplice ruolo di controllo ed assistenza al giudice durante il processo confermativo: è perciò tenuto a segnalare alla magistratura ogni sorta di abuso commesso.
Qualsiasi agente che pone in stato di arresto un soggetto è tenuto a consegnare all’istituto penitenziario un completo verbale dell’arresto così da fornire una controparte alla dichiarazione del detenuto durante l’udienza confermativa.
Il verbale arresto deve essere consegnato al civile che riveste la qualifica di imputato durante l’udienza confermativa per poter adeguatamente formulare la propria difesa.
Art. 13 – Perquisizione personale e locale
Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale nel rispetto dell’art. 10 Cost.
Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo, è disposta perquisizione locale nel rispetto dell’art. 12 Cost., mediante decreto motivato del magistrato ai sensi dell’ordinamento della magistratura, ferme restando le relative eccezioni elencate nel suddetto ordinamento.
Art. 14 – Presupposti per la dichiarazione di ricercato
Nessuno può essere dichiarato ricercato se non per fatti costituenti reato, illecito civile o violazione del Codice della Strada.
Ogni dichiarazione adottata al di fuori dei casi previsti dalla legge è nulla.
L’appartenente alle Forze dell’Ordine che dispone o richiede la dichiarazione di ricercato al di fuori dei casi previsti dalla legge soggiace a responsabilità penale e disciplinare, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Titolo II - Delle pene
Capo I - Delle specie di pene, in generale
Art. 15 – Pene principali: specie
Le pene principali stabilite per i reati sono la reclusione e la multa.
Art. 16 – Denominazione e classificazione delle pene principali
Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: la reclusione. Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa.
Art. 17 – Pene accessorie: specie
Le pene accessorie per i delitti sono:
l'interdizione dai pubblici uffici;
l'interdizione da una professione;
l'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
Art. 18 – Pene principali e accessorie.
Le pene principali sono inflitte dalla corte giudiziaria con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.
Le pene accessorie scaturiscono solo in seguito ad una sentenza della corte giudiziaria, non sono quindi conseguenti ad un arresto in flagranza a meno che questo non sia comprovato tramite condanna dalla corte giudiziaria. Ogni pena accessoria è temporanea e ha una durata minima di giorni sette e una durata massima di giorni quattordici.
L’estinzione del rapporto d’impiego dei dipendenti statali in accordo con lo Statuto dei Lavoratori in seguito alla durata della reclusione non è considerata come pena accessoria ed è perciò immediatamente conseguente all’arresto in flagranza senza la necessità della sentenza.
Art. 18 bis – Estinzione del congedo ufficiale
Il pubblico ufficiale, o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, che ottiene una condanna penale superiore alle 10 ore, è impossibilitato dal usufruire di congedi al fine di integrarsi nuovamente nella pubblica amministrazione.
Tali congedi possono essere considerati nulli in seguito a delibera da parte della Corte Giudiziaria, incaricata nella condanna penale.
Può essere congedato temporaneamente dal Magistrato il Pubblico Ufficiale indagato dall’Autorità giudiziaria se a suo carico vi sono indizi di colpevolezza per reati la cui pena complessiva prevede la reclusione pari o superiore ad ore 10.
Se l’indagine ha come verdetto un’assoluzione, è previsto il reintegro del pubblico ufficiale nella pubblica amministrazione.
Capo II - Delle pene principali, in generale
Art. 19 – Reclusione
La pena della reclusione è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione.
Art. 20 – Multa
La multa è una sanzione prevista dalla legge per la violazione di una norma giuridica o per effetto di un decreto dagli organi di competenza.
Consiste nel pagamento allo Stato di una somma di denaro.
Ogni infrazione dovrà essere sanzionata con una singola multa. Non è possibile inserire più infrazioni in un’unica multa, pena l’annullamento della stessa.
Le multe dovranno essere pagate entro 7 giorni dall’emissione.
Decorso l’ottavo giorno senza che il pagamento sia stato effettuato integralmente potrà essere avviata una procedura di pagamento forzato mediante addebito sui conti o sugli strumenti finanziari intestati al soggetto obbligato.
Qualora il tentativo di pagamento forzato risulti infruttuoso, verrà applicato un limite al conto del debitore. A partire dall’applicazione del limite, per ogni somma accreditata sul conto interessato sarà trattenuto automaticamente il venti per cento (20%) dell’importo in entrata fino al completo pagamento della somma dovuta, comprensiva della maggiorazione prevista.
Art. 20 bis – Annullamento multa
La Guardia di Finanza, su richiesta dell’organo accertatore che ha emesso la sanzione amministrativa, può procedere all’annullamento della medesima qualora risulti che essa sia stata emessa per errore.
L’annullamento è consentito esclusivamente nel caso in cui la copia del verbale non sia stata ancora notificata o consegnata al trasgressore.
L’ufficiale o agente della Guardia di Finanza, ricevuta la richiesta, valuta la sussistenza dei presupposti per l’annullamento e, ove lo ritenga fondato, provvede con atto motivato, redigendo apposito verbale nel quale sono indicate le ragioni dell’annullamento.
In mancanza di motivazione ovvero di redazione del verbale, il soggetto che ha disposto l’annullamento soggiace alle disposizioni in materia di abuso d’ufficio, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Qualora l’autorità giudiziaria accerti l’illegittimità dell’annullamento, può disporre a carico del soggetto che lo ha adottato il risarcimento dell’importo corrispondente alla sanzione indebitamente annullata allo Stato.
Art. 21 – Pene pecuniarie fisse e proporzionali.
La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.
Capo III - Delle pene accessorie, in particolare
Art. 22 – Interdizione dai pubblici uffici.
L'interdizione dai pubblici uffici è temporanea e ha una durata minima di giorni sette e una durata massima di giorni quattordici.
L'interdizione dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:
del diritto di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale;
di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio;
di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
La corte giudiziaria determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.
Art. 23 – Condanna per reati commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte. Interdizione
Ogni condanna per reati commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o di una professione, o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea e il termine dei rapporti lavorativi dai pubblici uffici o dalla professione, o mestiere.
Art. 24 – Pubblicazione della sentenza penale di condanna
La pubblicazione della sentenza di condanna è fatta per estratto, salvo che la corte giudiziaria disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio.
Art. 25 – Pene accessorie temporanee: durata
Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.
Titolo III - Del reato
Art. 26 – Rapporto di causalità
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Art. 27 – Concorso di cause
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
Art. 28 – Elemento psicologico del reato
Il reato:
è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del reato, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Il colpevole del reato colposo è punito con la metà della pena prevista dal corrispondente reato doloso.
Art. 29 – Condizione obiettiva di punibilità
Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.
Art. 30 – Reato supposto erroneamente
Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.
Art. 31 – Uso legittimo delle armi
Non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso oppure ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei reati di strage, omicidio, rapina a mano armata e sequestro di persona.
La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. Fermo il principio di proporzionalità tra l’offesa ricevuta e la forza utilizzata.
Art. 31 bis – Uso legittimo di gas asfissianti o accecanti
Non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio o di difendere sé stesso o altri da una minaccia all'incolumità fisica, fa uso di gas asfissianti o accecanti per respingere la violenza o vincere la resistenza all'autorità.
Art. 32 – Eccesso colposo
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 31 e 31bis si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo.
Art. 33 – Delitto tentato
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un reato, risponde di reato tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.
Il colpevole di reato tentato è punito con la reclusione per la metà delle ore rispetto al rispettivo reato consumato con metà cauzione.
Art. 34 – Circostanze aggravanti comuni
Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:
l'avere agito per motivi abietti o futili;
l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
l'avere, nei reati colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
l'aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del reato commesso;
l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
l'avere commesso il fatto con abuso di autorità.
Art. 35 – Circostanze attenuanti comuni
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
Aver risarcito per la loro totalità i danni arrecati alla persona offesa dal reato;
Art. 36 – Aumento di pena nel caso di una o più circostanze aggravanti
Quando ricorre una o più circostanze aggravanti, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.
Art. 37 – Diminuzione di pena nel caso di una o più circostanze attenuanti
Quando ricorre una o più circostanze attenuanti, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osserva la norma seguente: le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
Art. 38 – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dalla corte giudiziaria ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.
Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti la corte giudiziaria ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorre alcuna di dette circostanze.
Art. 39 – Condanna per più reati con un'unica sentenza o decreto
Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 40 – Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie
Se più reati importano pene temporanee detentive si applica una pena unica, per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.
Art. 41 – Evento diverso da quello voluto dall’agente
Se per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo. Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto si applicano le regole sul concorso dei reati.
Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato
Art. 42 – Recidiva
Chi, dopo essere stato condannato per un reato non colposo entro trenta giorni, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo reato non colposo.
Art. 43 – Pena per coloro che concorrono nel reato
Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita.
Art. 44 – Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti
Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.
Art. 45 – Valutazione delle circostanze di esclusione della pena
Le circostanze le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.
Art. 46 Diritto di querela e ritiro
Ogni persona offesa da un reato ha diritto di sporgere denuncia.
La persona offesa può in ogni momento ritirare la querela tramite verbale, resta di fatto che tutti gli atti di indagine acquisiti fino al momento del ritiro restano comunque validi ai sensi dell'articolo 47 del seguente codice.
Art. 47 - Procedibilità di ufficio
È sempre fatta salva la possibilità di procedere d'ufficio per l'apertura di un'indagine.
Art. 48 - Computo delle pene
Le pene temporanee si applicano a giorni ed ore.
Nelle condanne a pene temporanee non si tiene conto delle frazioni di ore, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di euro, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria.
Art. 49 – Valutazione delle circostanze di esclusione della pena
La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva.
La custodia cautelare è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione.
Titolo V - Dell’estinzione del reato e della pena
Art. 50 – Valutazione delle circostanze di esclusione della pena
La morte definitiva del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.
Art. 51 – Grazia
La grazia è concessa con provvedimento motivato, fondato su elementi concreti e riferiti alla persona del condannato, con esclusione di valutazioni di natura politica.
La Corte costituzionale verifica la sussistenza e l’adeguatezza della motivazione del Presidente della Repubblica ed è competente a dichiarare la nullità o la revoca della grazia qualora accerti l’insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge o la manifesta illogicità della motivazione.
Art. 52 – Morte del reo dopo la condanna
La morte definitiva del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.
Art. 53 – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente a tre mesi.
Art. 54 – Decorrenza del termine della prescrizione
Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione; per il rinvio a giudizio, dal giorno della sentenza sospende il suddetto termine.
Titolo VI - Delle sanzioni civili
Art. 55 – Restituzioni e risarcimento del danno
Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma della legge.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento, tramite bonifico bancario, il colpevole e le persone che debbono rispondere per il fatto di lui.
Art. 56 – Sequestro
Lo Stato ha diritto a riscuotere:
delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;
delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno;
Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano i beni oggetto della riscossione, può essere ordinato il sequestro in via preventiva dei beni.
Art. 56 bis – Confisca
Nel caso di condanna per uno dei reati previsti dagli articoli 158 e 160, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, la corte giudiziaria ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
In relazione ai reati di cui agli articoli 164 e 165, il pubblico ministero può compiere ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.
Art. 56 ter – Confisca di proprietà
In caso un bunker non venga registrato presso l’istituzione di competenza, si procederà a una confisca della struttura e di tutte le somme di denaro provenienti dall’occupazione abusiva di tale territorio. A seguito della confisca, il terreno verrà bonificato e riportato al suo stato originario.
Titolo VII - Delle misure amministrative di sicurezza
Art. 57 – Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone
Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell'esecuzione.
Art. 58 – Applicabilità delle misure di sicurezza
Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.
La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.
Art. 59 – Provvedimento della corte giudiziaria
Le misure di sicurezza sono ordinate dalla corte giudiziaria nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.
Possono essere ordinate con provvedimento successivo:
nel caso di condanna durante la esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;
in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 60 – Stabilimenti destinati all’esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro.
Le misure detentive sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati.
In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.
Art. 61 – Cauzione
La cauzione è data mediante il versamento, presso la Cassa dello Stato, di una somma. Quando questa misura è prevista consente di evitare la reclusione.
L’ammontare della cauzione sarà pari ad euro 500 per ogni ora di reclusione.
Qualora una legge successiva modifichi un articolo di legge determinando un ammontare della cauzione più alto o più basso rispetto ai requisiti del comma 2 del presente articolo, la Corte Costituzionale avrà la competenza di rideterminare e arrotondare la somma della cauzione, basandosi rigorosamente sul numero di ore stabilite dalla legge e dai criteri fissati dal presente articolo.
Art. 61 bis – Biglietto Unjail
Il biglietto unjail consente di evitare la reclusione e di abbandonare istantaneamente l’istituto carcerario:
può essere utilizzato immediatamente quando è prevista la cauzione e la pena è inferiore o pari a giorni due;
può essere utilizzato dopo la metà della pena quando è prevista la cauzione e la pena è compresa tra giorni due e giorni sette;
può essere utilizzato dopo i due terzi della pena quando è prevista la cauzione e la pena è superiore ad una settimana;
in caso non sia prevista la cauzione esso non può essere usato.
Art. 62 – Confisca
Nel caso di condanna, la corte giudiziaria può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.
E' sempre ordinata la confisca:
delle cose che costituiscono l’oggetto del reato;
dei beni e degli strumenti che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti;
delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 2 del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento appartiene a persona estranea al reato.
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione dello Stato Maggiore della Difesa.
Art. 63 - Pignoramento
Il giudice può, d’ufficio o su richiesta motivata e legittima del pubblico ministero, ordinare il pignoramento dei beni al fine di effettuarne la vendita o il trasferimento a vantaggio della parte lesa legittimata ad ottenere risarcimento.
I beni pignorati sono resi indisponibili al proprietario e sono strumentali al soddisfacimento delle ragioni del creditore.
Titolo VIII - Regole di applicazione e conseguenze patrimoniali
Art. 64 - Obbligo di intervento dell’appartenente alle forze di polizia in caso di reato commesso da altro operatore
L’appartenente alle forze di polizia che, nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni, assiste alla commissione di un reato da parte di altro appartenente alle medesime o ad altre forze di polizia, ha l’obbligo di intervenire senza ritardo al fine di impedire la prosecuzione o la consumazione del reato medesimo, nonché di assicurare l’autore all’autorità giudiziaria.
L’intervento di cui al comma 1 deve essere proporzionato alle circostanze concrete, nel rispetto dei principi di necessità e legittimo uso della forza, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza e gerarchia.
L’omissione dell’intervento, quando non ricorrono giustificati motivi di pericolo attuale e grave per l’incolumità propria o di terzi, è punita con la reclusione da ore dieci ad ore sedici con cauzione da euro 5.000,00 a 10.000,00.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli appartenenti alle Forze armate, ivi inclusi i soggetti a statuto militare, quando in veste delle loro funzioni.
Art. 65 - Criterio di stretta interpretazione
Nell'applicare la legge penale non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione, e dalla intenzione del legislatore desunta esclusivamente da dati oggettivi.
Il giudice non può estendere l'applicazione della legge oltre i casi e i tempi in essa espressi.
Art. 66 - Divieto di analogia
È vietata l'analogia in malam partem. Le norme che prevedono reati, pene o misure di sicurezza si applicano solo ai casi in esse tassativamente previsti.|
Art. 67 - Interpretazione conforme alla Costituzione
Tra più significati compatibili con il testo letterale, deve essere preferito quello conforme ai principi della Costituzione e agli obblighi derivanti dal diritto internazionale.
In ogni caso, l'esigenza di conformità non può giustificare interpretazioni che sacrifichino la precisione e la prevedibilità del precetto penale.
Art. 68 - Favor rei
Nel dubbio sul significato di una disposizione penale, se non è possibile risolvere l'incertezza mediante i criteri ordinari, deve prevalere l'interpretazione più favorevole alla libertà dell'imputato.
Art. 69 - Criteri di valutazione della gravità del reato
Nell'esercizio del potere discrezionale di determinare la pena tra il minimo e il massimo edittale, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa;
dall'intensità del dolo o dal grado della colpa.
Art. 70 - Valutazione della capacità a delinquere
Il giudice, per calibrare la pena, deve altresì valutare la capacità a delinquere del reo, desunta:
dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
Art. 71 - Criterio di prossimità al minimo edittale
La pena deve essere applicata in misura prossima al minimo edittale quando il fatto presenta una modesta offensività e il reo è primario o ha manifestato segni di ravvedimento operoso prima del giudizio. La pena è applicata in misura pari o in prossimità del minimo edittale, quando il reo è un cittadino novizio, si considera novizio il cittadino che non abbia ancora maturato almeno 100 ore di permanenza in città.
Art. 72 - Criterio di prevenzione e reinserimento
Nella scelta del valore della pena, il giudice privilegia il trattamento sanzionatorio che, nel rispetto della proporzione con il fatto, appare più idoneo a favorire il reinserimento sociale del condannato e a prevenire la commissione di nuovi reati.
Art. 73 - Legittimazione al ristoro
Un cittadino, a seguito di un arresto o sanzione amministrativa ritenuta ingiusta dalla magistratura, ha diritto ad un risarcimento secondo le disposizioni previste dalla legge.
Art. 74 - Richiesta di risarcimento arresto
Un cittadino che presenta ricorso rispetto ad un arresto ritenuto illegittimo ha l’obbligo di specificare all’interno del modulo ricorso, precisamente, nella sezione di descrizione dei fatti avvenuti, la richiesta di risarcimento per arresto ingiusto. Si specifica che:
Qualora un cittadino non specifichi la richiesta di rimborso il pubblico ministero incaricato non ha l’obbligo di emettere il risarcimento nè il giudice di disporlo.
Qualora un cittadino abbia pagato la cauzione esso ha diritto solamente al rimborso totale della stessa indipendentemente dal periodo passato in stato di carcerazione prima del pagamento.
Art. 74 bis - Quota del rimborso
La quota del rimborso è pari a ottocento euro per ogni ora passata in cella fino ad un massimo di ottomila euro.
Art. 74 ter - Rimborso multe
Qualora il cittadino abbia provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria, è rimborsato dell’importo totale versato.
Art. 74 quater - Modalità del rimborso
A seguito della convalida della pena ingiusta la procura ordina il rimborso alla Banca Centrale Nazionale la quale eroga la somma dovuta al cittadino tramite bonifico bancario.
LIBRO SECONDO - Dei reati in particolare
Titolo IX - Dei reati contro la personalità dello stato
Art. 75 – Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato.
Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge, falsifica, anche temporaneamente, oppure diffonde atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico dello Stato, è punito con la reclusione per giorni tre senza cauzione.
Alla medesima pena soggiace chi si procura indebitamente notizie che dovrebbero rimanere segrete nell’interesse dello Stato.
Art. 76 – Introduzione clandestina in luoghi militare o ad accesso riservato FDR
È punito con la reclusione per ore una e minuti trenta con cauzione di euro 2.500,00 chiunque si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone ad accesso riservato e zone militari, in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare della sicurezza nazionale e dello Stato;
Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica o per disposizione motivata.
Art. 77 – Infedeltà in affari di Stato
Chiunque, incaricato dal Governo di trattare all'estero affari di Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione per giorni quattro senza cauzione.
Art. 78 – Associazioni sovversive
Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza, dirige o partecipa ad associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da giorni tre a sei senza cauzione.
Le pene sono aumentate di un terzo per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.
Art. 78 bis – Assistenza agli associati
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione o finanziamenti a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nell’articolo 75 è punito con la reclusione per un giorno con cauzione pari a euro 12.000,00.
La pena è aumentata di un terzo se l'assistenza è prestata continuativamente.
Art. 78 ter – Confisca
Nel caso di condanna o di applicazione della pena per taluno dei reati dell’articolo 74 è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto.
Art. 78 quater - Associazioni contra legem
Chiunque promuove, organizza, dirige o partecipa ad associazioni, movimenti o gruppi composti da due o più persone, diretti al compimento di reati non altrimenti previsti dagli articoli ulteriori del Codice Penale, è punito con la reclusione da ore dodici a giorni due senza cauzione.
Art. 79 – Attentato contro il presidente
Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente, è punito con la reclusione da giorni quattro a sette senza cauzione.
Art. 80 – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione per giorni quattro senza cauzione.
Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza, del Parlamento, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e la cauzione sono aumentate di un terzo.
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione per giorni cinque senza cauzione.
Art. 81 – Usurpazione di potere politico
Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente è punito con la reclusione per giorni tre senza cauzione.
Art. 81 bis – Usurpazione di funzioni Pubbliche
Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione pari a un giorno senza cauzione.
Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.
Art. 82 – Attentato contro organi costituzionali
È punito con la reclusione per giorni tre senza cauzione, qualora non si tratti di un più grave reato, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
al Presidente o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
al Parlamento, o alla Corte costituzionale l'esercizio delle loro funzioni.
Art. 83 – Attentato contro i diritti politici del cittadino
Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione per un giorno con cauzione pari a euro 12.000,00.
Art. 84 – Segreto di Stato
Il segreto di Stato può essere opposto dall’autorità competente nei procedimenti penali e in ogni altra sede giurisdizionale, quando la divulgazione di determinate informazioni, atti o documenti sia idonea a recare un grave pregiudizio all’integrità dello Stato democratico, alla difesa delle istituzioni.
Il segreto di Stato non è opponibile ai giudici della Corte costituzionale nell’esercizio delle loro funzioni.
Qualora, nell’ambito di un giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, venga in rilievo materiale coperto da segreto di Stato, la Presidenza della Corte valuta preliminarmente la rilevanza e la necessità della relativa conoscenza ai fini della decisione.
Ove la Presidenza ritenga la questione rilevante, dispone l’iscrizione all’ordine del giorno della Corte, affinché i giudici costituzionali deliberino in merito all’acquisizione e all’utilizzabilità delle informazioni coperte da segreto.
La Corte costituzionale esercita il controllo di legittimità sull’apposizione del segreto di Stato. Qualora accerti che il segreto è stato apposto in assenza dei presupposti di legge o in violazione dei principi costituzionali, ne dichiara l’illegittimità e dispone la rimozione del vincolo.
In caso di rimozione del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria procede alle indagini e all’utilizzazione degli atti e delle informazioni precedentemente coperti dal vincolo, secondo le norme ordinarie.
La Corte costituzionale, con deliberazione collegiale, stabilisce altresì le modalità di accesso e di eventuale utilizzazione delle informazioni, adottando ogni misura idonea a garantire la riservatezza e la tutela degli interessi fondamentali dello Stato fino alla decisione.
Resta ferma la responsabilità di chiunque violi le disposizioni sul segreto di Stato al di fuori dei casi e delle modalità consentite dalla legge.
La violazione indebita del Segreto di Stato è punita con reclusione pari a giorni 7 senza cauzione.
Titolo X - Dei reati contro la Pubblica Amministrazione
Art. 85 – Peculato
Il pubblico ufficiale, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da ore 18 ad ore 36 con cauzione variabile da euro 9.000,00 a 18.000,00.
Art. 86 – Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Il pubblico ufficiale, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione per ore dodici con cauzione pari a 6.000,00 euro.
Art. 87 – Concussione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione per ore trentasei con una cauzione pari a euro 18.000,00.
Art. 88 – Pene accessorie
La condanna per i reati di cui agli articoli 87, 89, 95 importa l'interdizione di due settimane dai pubblici uffici.
Art. 89 – Corruzione per l’esercizio della funzione
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione per giorni due senza cauzione.
Art. 90 – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da giorni due a tre senza cauzione.
Art. 91 – Pene per il corruttore
Le pene stabilite nell'articolo 87 e nell'articolo 88 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 87 e 88, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
Art. 92 – Istigazione alla corruzione
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena di un giorno di reclusione con cauzione pari ad euro 12.000,00.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena di ore 16 con cauzione pari a 8.000,00.
Art. 93 – Confisca
Nel caso di condanna per uno dei reati previsti dagli articoli da 87 a 90 è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, oppure, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
Nel caso di cui al comma primo, la corte giudiziaria, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.
Art. 94 – Abuso di ufficio
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da due a quattro giorni senza cauzione.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
Art. 95 – Rivelazione ed utilizzo di segreti d'ufficio
Il pubblico ufficiale che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione per giorni due con cauzione pari a euro 24.000,00.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione per giorni due con cauzione pari a euro 24.000,00.
Art. 96 – Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente non compie un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione per un giorno con cauzione pari a euro 12.000,00.
Alla medesima pena soggiace altresì l’appartenente alle forze dell’ordine che, nell’esercizio delle proprie funzioni, assistendo alla commissione di un reato da parte di un collega, ometta di intervenire o di adottare le misure dovute previste dalla legge.
Art. 97 – Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un agente della forza pubblica
L'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione da ore sei a dodici con cauzione da euro 3.000,00 a 6.000,00.
Art. 98 – Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, oppure rallenta il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da ore dieci ad ore sedici con cauzione da euro 5.000,00 a 10.000,00.
Art. 99 – Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale FDR
Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione per ore due con cauzione pari a euro 2.000,00.
Art. 99 bis – Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti
Chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da ore quattro a otto con cauzione da euro 2.000,00 a 4.000,00.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso.
Art. 100 – Resistenza a un pubblico ufficiale FDR
Per resistenza a pubblico ufficiale, si intende qualsiasi condotta, attiva o passiva, posta in essere da un soggetto al fine di ostacolare, ritardare o impedire il legittimo compimento di un atto d’ufficio o di un servizio da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio. Costituisce resistenza passiva, la condotta di chi, senza ricorrere a violenza o minaccia, in presenza di un atto d’ufficio legittimamente avviato:
Rifiuta indebitamente di sottoporsi al controllo richiesto;
Si sottrae o tenta di sottrarsi indebitamente all’atto amministrativo o di servizio mediante allontanamento non violento;
Mantiene un comportamento volontariamente ostruzionistico che impedisce o ritarda indebitamente il compimento dell’atto;
La resistenza passiva costituisce reato punibile con la reclusione di minuti trenta e cauzione pari a euro 1.000, senza che ciò comporti di regola l’arresto immediato del soggetto. Nei casi di resistenza passiva, il pubblico ufficiale procede al controllo del soggetto, anche mediante l’uso temporaneo di strumenti coercitivi, esclusivamente al fine di garantire la sicurezza degli operatori e il completamento dell’atto. Si procede all’arresto esclusivamente qualora la condotta crei pericolo per l’incolumità del pubblico ufficiale o di terzi.
Qualora la condotta evolva in comportamenti riconducibili alla resistenza attiva, si applica esclusivamente la relativa fattispecie.
Costituisce resistenza attiva la condotta di chi, mediante violenza, minaccia o azioni fisicamente coercitive, si oppone al pubblico ufficiale durante il compimento di un atto d’ufficio o di servizio. La resistenza attiva è punita con la reclusione di ore una e cauzione pari a euro 1.500,00, e legittima l’arresto immediato del soggetto e l’uso dei mezzi coercitivi proporzionati alla condotta posta in essere.
Art. 100 bis – Resistenza all'arresto
Per resistenza all’arresto si intende la condotta di chi, a fronte di un arresto legittimamente disposto e chiaramente intimato, si oppone alla sua esecuzione mediante comportamenti attivi o passivi idonei a impedirne o ritardarne il compimento.
Costituisce resistenza passiva all’arresto la condotta di chi, pur essendo stato chiaramente informato dello stato di arresto, rifiuta di cooperare all’esecuzione dello stesso, si sottrae o tenta di sottrarsi mediante allontanamento non violento, si irrigidisce o mantiene un comportamento ostruzionistico, senza ricorrere a violenza o minaccia.
La resistenza passiva all’arresto è punita con la reclusione di ore 1 e cauzione pari a euro 1.000.
Nei casi di resistenza passiva all’arresto, è consentito l’uso dei mezzi coercitivi necessari e proporzionati per l’esecuzione dell’arresto.
Costituisce resistenza attiva all’arresto la condotta di chi, durante l’esecuzione di un arresto legittimamente disposto, ricorre a violenza, minaccia o azioni fisicamente coercitive nei confronti del pubblico ufficiale o di terzi. La resistenza attiva all’arresto è punita con la reclusione di ore tre e cauzione pari a euro 1.500,00, e legittima l’uso dei mezzi coercitivi proporzionati e l’applicazione delle ulteriori misure previste dalla legge.
Art. 100 ter – Turbativa delle attività di controllo e pattugliamento delle FdO e Forze Armate FDR
Chiunque, con condotte reiterate, mediante pedinamento, appostamento, inseguimento, ovvero attraverso schiamazzi, vocii molesti, epiteti offensivi, ovvero mediante l'impiego di dispositivi di segnalazione acustica, strumenti musicali, clacson, megafoni e altri dispositivi di riproduzione del suono, ovvero attraverso qualsiasi altra condotta idonea a turbare, ostacolare, impedire o comunque pregiudicare il regolare svolgimento delle attività di controllo, pattugliamento e mantenimento dell'ordine pubblico svolte dalle Forze dell'Ordine e dalle Forze Armate, è punito con la reclusione di minuti quindici con cauzione fissata a euro 500,00.
Qualora la condotta sia posta in essere da un gruppo costituito da tre o più persone, la pena è aumentata a minuti trenta di reclusione con cauzione fissata a euro 1.500,00.
Art. 101 – Oltraggio a pubblico ufficiale
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da ore una ad ore cinque e cauzione da euro 1.500,00 a 2.500,00.
Art. 101 bis – Vilipendio delle Istituzioni del Governo e delle Forze Armate
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, il Parlamento, ovvero il Presidente o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la multa di euro 5.000,00. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze dell’Ordine dello Stato.
Art. 101 ter – Intralcio all’operato del pubblico ufficiale
Chiunque, tramite gesti, atteggiamenti o azioni, ostacola o rallenta consapevolmente l’operato di un pubblico ufficiale durante l’esercizio delle sue funzioni, è punito con la multa di euro 2.000,00. Il reato è aggravato se commesso:
durante operazioni di emergenza o interventi urgenti;
da più persone in concorso;
in concomitanza con altri reati gravi, quali resistenza a pubblico ufficiale.
In tali casi, si è puniti con una multa di euro 4000,00.
Art. 101 quater – Intralcio al personale ospedaliero
Chiunque, tramite gesti, atteggiamenti o azioni, ostacola o rallenta consapevolmente l’operato di un membro del personale ospedaliero durante l’esercizio delle sue funzioni, è punito con la multa di euro 2.000,00.
Art. 101 quinquies – Intralcio al personale ospedaliero in situazioni di emergenza sanitaria
Chiunque, tramite gesti, atteggiamenti o azioni, ostacola o rallenta consapevolmente l’operato di un membro del personale ospedaliero durante l’esercizio delle sue funzioni in situazioni di emergenza sanitaria, è punito con la reclusione di minuti trenta.
Art. 102 – Oltraggio a un magistrato in udienza
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato o di un giudice in udienza è punito con la reclusione per ore tre con cauzione pari a euro 1.500,00.
Art. 103 – Inadempimento di contratti di pubbliche forniture
Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a due giorni con cauzione da euro 12.000,00 a 24.000,00.
Art. 104 – Nozione del pubblico ufficiale
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Art. 105 – Cessazione della qualità di pubblico ufficiale
Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità , come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo né la circostanza aggravante se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.
Art. 106 – Rifiuto di uffici legalmente dovuti
Chiunque chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere a delle funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime viene punito con la reclusione da ore due ad ore sei con cauzione da euro 1.000,00 a 3.000,00.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimone dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.
Qualunque persona, sia essa un privato civile o un appartenente alle forze dell'ordine, che venga legalmente convocata dalla Magistratura della Repubblica e rifiuti la chiamata, non risponda ad essa o ometta di presentarsi senza un giustificato motivo e imprescindibile impedimento, soggiace alla medesima pena stabilita nel primo comma.
Art. 107 – Simulazione di reato
Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accettarlo, è punito con la reclusione per ore tre con cauzione pari a euro 1.500,00.
La cauzione è aumentata fino a euro 2.500,00 con reclusione per ore cinque se si incolpa qualcuno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena di reclusione uguale o superiore a ore 100.
Art. 107 bis – Calunnia
Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa falsamente una persona determinata di aver commesso un reato, sapendo che essa è innocente, è punito con la reclusione da ore tre ad ore otto con cauzione da euro 1.500,00 a 4.000,00.
Art. 108 – Falsa testimonianza
Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione per ore sei con cauzione pari a euro 3.000,00.
Art. 109 – Falsa perizia o interpretazione
Il perito che, nominato dall'autorità giudiziaria, afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici per due settimane.
Art. 110 – False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da ore cinque ad ore dieci con cauzione da euro 2.500,00 a 5.000,00 chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.
Si applica la pena della reclusione per due giorni senza cauzione se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
Art. 111 – Frode in processo penale e depistaggio
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da ore sei ad ore dodici con cauzione da euro 3.000,00 a 6.000,00, il pubblico ufficiale che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;
richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.
Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata di un terzo alla metà.
La condanna alla reclusione comporta l'interdizione per due settimane dai pubblici uffici.
La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.
Art. 112 – Evasione
Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da dieci a quindici ore senza cauzione se il colpevole commette il fatto usando violenza e/o minaccia verso le persone, e da quindici a venti ore senza cauzione se la violenza e/o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è aumentata solamente di un quarto.
Art. 113 – Colpa del custode
Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l'evasione, è punito con la reclusione da ore cinque ad ore dieci con cauzione da euro 2.500,00 a 5.000,00.
Art. 114 – Inosservanza di pene accessorie
Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione per ore dodici con cauzione pari ad euro 6.000,00.
La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata.
Art. 115 – Procurata inosservanza di pena
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena è punito con la reclusione per un giorno e cauzione pari a euro 12.000,00.
Art. 115 bis – Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti
Chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione per ore quattro con cauzione pari a euro 2.000,00.
Si applica la pena della reclusione per ore sei con cauzione pari a euro 3.000,00 se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.
Titolo XI - Dei reati contro l’ordine pubblico
Art. 116 – Istigazione a delinquere
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:
con la reclusione per ore tre con cauzione pari a euro 1.500,00, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
con la reclusione per ore due con cauzione pari a euro 1.000,00, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni;
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più reati e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.
Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più reati.
Art. 117 – Associazione per delinquere
Quando due o più persone si associano allo scopo di commettere più reati, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da ore ventiquattro ad ore quarantotto senza cauzione.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da ore diciotto ad ore trentasei senza cauzione.
La pena è aumentata di un terzo se il numero degli associati è di dieci o più.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Art. 118 – Associazione di tipo mafioso
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da giorni due a quattro senza cauzione.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da per giorni cinque senza cauzione.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Art. 118 bis – Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi e attività mafiose
Per i reati di cui all'articolo 118 e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena è ridotta da un terzo alla metà.
Art. 118-ter – Scambio elettorale politico-mafioso
Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 118 in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da ore dodici ad un giorno con cauzione da euro 6.000,00 a 12.000,00.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.
Art. 119 – Devastazione e saccheggio
Chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione per ore dieci con cauzione pari a euro 5.000,00.
Art. 120 – Pubblica intimidazione
Chiunque minaccia di commettere reati contro la pubblica incolumità, oppure fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione da ore due ad ore cinque con cauzione da euro 1.000,00 a 2.500,00.
Titolo XII - Dei reati contro l’incolumità pubblica
Art. 120 bis – Strage
Chiunque, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con la reclusione da giorni quattro a giorni sette senza cauzione.
In ogni altro caso si applica la reclusione per giorni due senza cauzione.
Art. 121 – Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti
Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da ore otto ad ore dodici con cauzione da euro 4.000,00 a 6.000,00 per ognuno di questi.
Art. 122 – Epidemia
Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con la reclusione per ore quattro con cauzione pari a euro 3.000,00.
Art. 123 – Violazione delle Misure Sanitarie durante lo Stato di Emergenza FDR
Chiunque violi le misure predisposte per contenere un’emergenza sanitaria, è punito con la reclusione per ore una con una cauzione pari a euro 1.500,00.
Art. 124 – Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da ore dieci ad ore ventiquattro con cauzione da euro 5.000,00 a 12.000,00.
Art. 125 – Frode nell’esercizio del commercio
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale , ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna, all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la multa da euro 3.000,00 a euro 12.000,00.
Art. 126 – Violenza sessuale
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione per ore tre e cauzione pari a euro 1.500,00.
Art. 127 – Molestie
Chiunque, mediante atti, parole, minacce, molestie telematiche o altri mezzi idonei a ledere la dignità o la libertà altrui, arreca disturbo, paura o tormento a una persona, sia essa fisica o morale, ovvero comprende il contatto fisico insistente o molestie sessuali, è punito con la reclusione da ore quattro ad ore otto e una cauzione da euro 2.000,00 a 4.000,00.
Per "atti di molestia" si intendono tutte le condotte, svolte in maniera reiterata o sistematica, volte a disturbare o infastidire la tranquillità, la privacy o la dignità della persona offesa, interferendo con la sua vita privata o professionale.
La pena di cui al comma 1 è aumentata di un terzo se:
il reato è commesso in ragione del genere, orientamento sessuale, identità di genere, religione, razza, etnia o disabilità della vittima;
il reato è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.
Art. 128 – Discriminazione razziale
A chi commette o istiga a commettere atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi la pena aumenta di 2/3.
Art. 129 – Attentati alla sicurezza dei trasporti
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua, per aria, è punito con la reclusione per ore otto con cauzione di euro 4.000,00.
Si applica la reclusione per ore dieci con cauzione pari ad euro 5.000,00 a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.
Titolo XIII - Dei reati contro la fede pubblica
Art. 130 – Falsità commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da ore sedici ad ore ventiquattro con cauzione da euro 8.000,00 a 12.000,00.
Art. 131 – Falsità commessa dal privato
Se alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 130 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano le pene stabilite nel detto articolo, ridotte di un terzo.
Art. 132 – Falsità commessa dal privato in atti pubblici
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da ore otto ad ore dodici con cauzione da euro 4.000,00 a 6.000,00.
Art. 133 – Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.
Art. 134 – Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero soggiace rispettivamente ad una pena pari ad ore dodici con cauzione pari ad euro 6.000.
Art. 135 – Usurpazione di titoli o di onori o appellativi
Chiunque, senza averne diritto, porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 4.000,00.
Alla medesima sanzione soggiace chi si arroga dignità, gradi accademici, titoli, decorazioni, altre pubbliche insegne onorifiche, appellativi o qualità inerenti agli uffici, impieghi o corpi indicati nel comma precedente, qualora tali onorificenze siano ufficialmente riconosciute e incluse nell'Ordine Nazionale delle Onorificenze.
Se il fatto è commesso a fini di lucro o per ottenere un indebito vantaggio, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi precedenti, si applica la pena della reclusione di ore tre, con cauzione di euro 1.500,00.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il diritto all'uso della divisa, del segno distintivo, del titolo, della decorazione o dell'appellativo è cessato o è stato revocato.
Titolo XIV - Dei reati contro la persona
Art. 136 – Omicidio
Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da giorni due a giorni quattro senza cauzione.
Art. 137 – Istigazione o aiuto al suicidio
Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da ore diciotto a ore ventiquattro senza cauzione.
Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da ore dodici a ore quindici senza cauzione, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.
Art. 138 – Percosse
Chiunque percuote taluno è punito con la reclusione per ore otto con cauzione pari a euro 4.000,00.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
Art. 139 – Diffamazione
Chiunque offenda la reputazione di un soggetto non presente, comunicando con più persone, è punito penalmente con la reclusione per 4 ore e cauzione pari a euro 3.000,00.
Il reato perviene anche qualora l’offesa avvenga per via telematica o scritta o con qualsiasi altro metodo di pubblicità.
Se il reato è perpetrato nei confronti di un pubblico ufficiale, o una persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio della propria professione, la pena è aumentata.
E’ considerata aggravante anche la quantità di persone esposte alla cognizione dell’offesa.
Non è punibile da questo articolo la citazione di condanne o sanzionamenti vari.
Art. 140 – Esclusione della prova liberatoria
Il colpevole del reato previsto dall'articolo precedente non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.
Art. 141 – Ingiuria
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.
Alla stessa sanzione soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, con scritti diretti alla persona offesa.
Art. 142 – Omissione di soccorso
Chiunque, trovando abbandonata o smarrita una persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mento o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità è punito con la reclusione da ore sei ad ore dodici con cauzione da euro 3.000,00 a 6.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o darne immediato avviso all’Autorità. Se da siffatta condanna del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata di un terzo; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.
Art. 143 – Omissione di soccorso da parte di soggetti con funzioni di soccorso
Per i soggetti appartenenti a professioni o corpi aventi funzioni di soccorso o tutela, tale obbligo rileva penalmente solo quando essi si trovino in servizio o nell’esercizio delle proprie mansioni specifiche. In caso contrario, permane esclusivamente il dovere di darne immediato avviso all’autorità.
Art. 144 – Omissione di soccorso da parte di soggetti con funzioni di soccorso
Chiunque utilizzi, assuma o impieghi manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno, è punito con la reclusione da ore dieci ad ore sedici e con una cauzione da euro 5.000 a 8.000 per ciascun lavoratore coinvolto.
Qualora venga superato il numero di tre lavoratori sottoposti a condizioni di sfruttamento, viene applicata la pena di reclusione da ore venti sedici ad ore venti con cauzione da euro 8.000,00 a 10.000,00 per ciascun lavoratore.
Costituiscono indici di sfruttamento del lavoro le seguenti condizioni:
retribuzioni distribuite in modo palesemente difforme da quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro e ai riposi obbligatori;
violazioni certificate delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle autorità competenti, come i Vigili del Fuoco o l’Ispettorato del Lavoro.
Qualora ricorrano due o più delle condizioni sopra indicate, la pena è aumentata con reclusione fino a ore ventiquattro con cauzione fino a euro 12.000,00 per ciascun lavoratore coinvolto.
Art. 145 – Sequestro di persona
Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da ore diciotto a ore trentasei con cauzione da euro 9.000,00 a 18.000,00.
Art. 146 – Arresto illegale
Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, ovvero dispone o esegue un arresto preventivo, abusando dei poteri inerenti alle proprie funzioni o in assenza dei presupposti giuridici e fattuali previsti dalla legge, è punito con la reclusione per sedici ore con cauzione pari a euro 10.750,00.
La medesima pena si applica al pubblico ufficiale che mantenga illegittimamente l’arresto preventivo oltre il tempo strettamente necessario alle attività investigative o di interrogatorio, ovvero ometta senza giustificato motivo gli adempimenti di verbalizzazione e trasmissione richiesti per la convalida dell’arresto.
Resta salvo il caso in cui il fatto costituisca più grave reato.
Art. 147 – Indebita limitazione di libertà personale
Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'autorità competente o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione da ore quattro ad ore otto con cauzione da euro 2000,00 a 4.000,00.
In tali casi resta fermo il diritto al risarcimento previsto dall’articolo precedente.
Art. 148 – Abuso di autorità contro arrestati o detenuti
Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione per da ore otto ad ore sedici con cauzione da euro 4.000,00 a 8.000,00.
La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.
Art. 149 – Minaccia
Chiunque minaccia un’altra persona mediante parole, gesti o comportamenti idonei a generare timore o preoccupazione per un danno ingiusto, sia esso fisico, patrimoniale o rivolto ad altre persone a essa legate, è punito con la reclusione da ore due a ore cinque, con cauzione da euro 1.000,00 a 2.500,00, oppure con una multa di euro 2.000,00 nei casi in cui la minaccia non risulti aggravata ai sensi delle disposizioni seguenti.
Art. 149 bis – Circostanze aggravanti
La pena è aumentata della metà se la minaccia è commessa:
con armi o oggetti atti a offendere;
da più persone riunite;
da persona mascherata o travisata;
contro un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 149-ter – Minaccia reiterata
Se la condotta è reiterata nel tempo o finalizzata a intimidire la vittima in modo continuativo, si applica la reclusione da ore dieci ad ore sedici , senza cauzione.
Art. 149-quater – Minaccia con fine estorsivo
Quando la minaccia è posta in essere al fine di ottenere denaro, beni o altri vantaggi personali, si applica la reclusione da sei a dieci ore, con cauzione da euro 3.000,00 a 5.000,00.
Art. 150 – Tortura
Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione per un giorno senza cauzione se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione fino a giorni due senza cauzione.
Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate di un terzo.
Art. 151 – Violazione di domicilio FDR
Chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione per ore due con cauzione pari a euro 1.500,00.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Art. 152 – Intrusione in spazi o mezzi privati FDR
Chiunque, senza il consenso di chi ha il diritto di escluderlo, si introduce o si trattiene in un mezzo di trasporto, veicolo, struttura mobile, o in qualsiasi altro spazio di natura privata destinato all’uso esclusivo o temporaneo di una persona, è punito con la reclusione per minuti quindici e con cauzione pari a euro 500,00.
Se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, oppure durante l’esercizio di funzioni pubbliche o di soccorso, la pena è aumentata a minuti trenta con cauzione pari a euro 1.000.
Art. 153 – Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale, che abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, si introduce, senza decreto di perquisizione o di irruzione, o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione per ore dodici senza cauzione.
Art. 154 – Rivelazione del contenuto di corrispondenza
Chiunque essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito con la reclusione da ore due a sei e cauzione da euro 1.000,00 a 3.000,00.
Art. 155 – Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste o dei telefoni
L'addetto al servizio delle poste o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 155 è punito con la reclusione per ore otto con cauzione pari a euro 4.000,00.
Art. 156 – Somministrazione non consensuale di farmaci e vaccini
Chiunque somministra volontariamente farmaci o vaccini ad una persona nonostante il suo espresso dissenso è punito con la reclusione da ore tre a sei e con cauzione da euro 1.500,00 a 3.000,00.
La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da un pubblico impiegato dell'ospedale, della farmacia o da un operatore dei Vigili del Fuoco nell'esercizio delle sue funzioni.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di trattamenti sanitari obbligatori legalmente disposti o in altre circostanze espressamente previste dalla legge.
Titolo XV - Dei reati contro il patrimonio
Art. 157 – Furto
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da ore quattro a otto con cauzione da euro 2.000,00 a 4.000,00.
Art. 158 – Furto aggravato per abuso di accesso
Chiunque, avendo accesso a locali, esercizi o strutture per ragioni di lavoro, servizio, funzione o autorizzazione, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola al legittimo detentore, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione per ore dieci e con cauzione pari a euro 5.000,00.
Art. 159 – Rapina
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da un diciotto a trentasei ore senza cauzione.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.
Nel caso l’arma utilizzata durante la rapina sia priva di ogni efficacia la pena corrisponde alla reclusione per ore dodici senza cauzione.
Art. 160 – Estorsione
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da ore otto ad ore ventiquattro con cauzione da euro 4.000,00 a 12.000,00.
Art. 161 – Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da ore tre a sei con cauzione da euro 1.500,00 a 3.000,00 e al risarcimento del danno. Qualora non vi fosse la possibilità di risarcire in maniera completa il danno arrecato, si proseguirà al calcolo del danno arrecato e con il risarcimento della stessa.
Art. 162 – Violazioni in materia di emissione di scontrini e documenti fiscali
La mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali o altri documenti obbligatori relativi ad operazioni rilevanti ai fini fiscali comporta una sanzione pecuniaria pari al 100% dell’importo evaso. Il dipendente che:
omette l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale;
emette uno scontrino o altro documento fiscale per un importo inferiore a quello dovuto;
emette scontrini o altri documenti fiscali relativi ad operazioni inesistenti;
emette uno scontrino relativo a beni o servizi non presenti nel catalogo aziendale;
è tenuto al risarcimento integrale del danno economico arrecato all’azienda ed è soggetto:
ad una sanzione pecuniaria pari al 100% dell’importo evaso;
ad una ulteriore sanzione amministrativa di euro 500,00 per ciascuna violazione accertata;
alla sanzione pecuniaria di euro 2.000,00 in caso di emissione di documenti per operazioni inesistenti;
alla sanzione pecuniaria di euro 1.000,00 in caso di emissione di documenti relativi a beni o servizi non presenti nel catalogo aziendale.
Qualora il medesimo dipendente reiteri per cinque volte violazioni concernenti le procedure di emissione degli scontrini o dei documenti fiscali, si applica altresì una sanzione pecuniaria aggiuntiva pari a euro 5.000,00.
Qualora le violazioni di cui al presente articolo siano commesse da un membro della Direzione aziendale per tre volte, si applica una sanzione pecuniaria aggiuntiva pari a euro 7.000,00, oltre alle ulteriori sanzioni previste dal presente articolo.
Art. 163 – Ricettazione
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione per un giorno con cauzione pari a euro 16.000,00.
Art. 164 – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Chiunque impiega consciamente in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, è punito con la reclusione da ore otto a dodici con cauzione da euro 4.000,00 a 6.000,00.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Titolo XV - Dei reati di polizia
Art. 165 – Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità, politica o giudiziaria, per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione per ore quattro con cauzione pari a euro 2.750,00.
Art. 166– Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale FDR
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare un documento di riconoscimento o indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con la reclusione per due ore con cauzione pari a euro 1.500,00.
Art. 167 – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone FDR
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali o abusando di strumenti materiali oppure in altro modo disturba le occupazioni o il riposo delle persone, la pubblica tranquillità, ad esempio negli spettacoli, nei ritrovi o nei trattenimenti pubblici, nelle aziende statali, imprese e attività commerciali, è punito con una sanzione amministrativa di euro 1.500,00.
Art. 167 bis – Continuo disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
Chiunque, dopo esser stato appena sanzionato per le condotte previste dall’articolo 168 del presente codice, continua a recare disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone secondo le stesse modalità, è punito con l’arresto per ore due con cauzione pari a euro 1.500,00.
Art. 168 – Vendita di armi
Chiunque esercita la vendita di armi funzionanti è punito con la reclusione per giorni due senza cauzione per ogni arma venduta.
Chiunque esercita la vendita di armi non funzionanti è punito con la reclusione per giorni uno senza cauzione per ogni arma venduta.
Art. 168 bis – Vendita di oggetti atti all’illegalità
Chiunque esercita la vendita di oggetti atti all’illegalità non compresi in altri articoli è punito con la reclusione fino a quattordici giorni secondo quanto segue:
Per quantità di oggetti atti all’illegalità compresi tra uno e quattro la pena prevede la reclusione per ore tre con cauzione pari a euro 1.500,00 per ogni oggetto.
Per quantità di oggetti atti all’illegalità compresi tra cinque e nove la pena prevede la reclusione per ore cinque con cauzione pari a euro 2.500,00 per ogni oggetto.
Per quantità di oggetti atti all’illegalità maggiori di nove la pena prevede la reclusione per ore dieci senza cauzione per ogni oggetto.
Art. 169 – Detenzione abusiva di armi FDR
Chiunque detiene armi senza averne l’autorizzazione dello Stato Maggiore della Difesa è punito con la reclusione per ore dodici con cauzione di euro 6.000,00 per ogni arma detenuta abusivamente.
Nel caso l’arma non sia funzionante la pena consiste nella confisca e nella sanzione amministrativa pari a euro 1.500,00 per ogni arma non funzionante detenuta abusivamente.
Art. 170 – Omessa consegna di armi
Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l'arresto per ore dodici con cauzione pari a euro 6.000,00.
Art. 171 – Armi
Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi s'intendono:
quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona
le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.
Tutti gli strumenti atti ad offendere.
Art. 172 – Oggetti atti all’illegalità
Con oggetti atti all’illegalità si intendono:
Oggetti e strumenti utilizzabili per scopi illegali.
Sono altresì considerati oggetti atti all’illegalità i pezzi di armatura in obsidian, qualora risultino privi di incisione o qualora l’incisione sia intestata a soggetto diverso dall’attuale possessore.
Art. 173 – Possesso ingiustificato di chiavi o strumenti lavorativi
Chiunque venga colto in possesso di chiavi, strumenti lavorativi o altri strumenti non pertinenti alla propria mansione o persona è punito con la reclusione per ore due e con cauzione pari a euro 1.000,00 per ciascuna chiave o strumento detenuto abusivamente.
È sempre disposta l’immediata confisca degli articoli di cui al comma precedente.
Qualunque distintivo appartenente ad aziende, enti pubblici, organi governativi o forze dell’ordine può essere detenuto esclusivamente previa autorizzazione scritta del direttore dell’azienda interessata; per gli organi governativi, del Presidente della repubblica.
Non può essere revocata arbitrariamente, salvo comprovati motivi di sicurezza, abuso o cessazione dei requisiti che ne hanno giustificato il rilascio.
Art. 174 – Possesso di materiale medico
Chiunque possieda materiale medico quali inalatori erogati tramite prescrizione medica, una volta terminati gli utilizzi previsti a scopo terapeutico, deve restituire presso la Farmacia San Gennaro di NeoTecno il dispositivo medico qualora sia ancora utilizzabile.
Il tempo utile alla guarigione è pari a giorni tre, qualora il cittadino dovesse essere trovato in possesso del suddetto dispositivo sanitario anche con prescrizione medica, trascorsi i tre giorni dall’emissione della stessa, sarà ritenuto comunque illegale.
Art. 175 – Possesso di munizioni FDR
Chiunque detiene munizioni è punito con la reclusione pari a ore una e cauzione pari a euro 500,00 moltiplicato per il numero di proiettili.
Art. 176 – Possesso di oggetti atti all’illegalità FDR
Chiunque detiene oggetti atti ad effettuare azioni illegali, compresi nell’articolo 172, non compresi negli articoli precedenti, soggiace alla pena della reclusione per ore due con cauzione pari a euro 2.000,00 per ogni oggetto atto all'illegalità.
Art. 177 – Utilizzo di oggetti atti all’illegalità FDR
Chiunque viene colto ad utilizzare in qualunque modo oggetti atti ad effettuare azioni illegali, compresi nell’articolo 172, soggiace alla pena della reclusione per ore sei con cauzione pari a euro 3.000,00 per ogni oggetto atto all'illegalità utilizzato.
Art. 178 – Esercizio abusivo di una professione
Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da due a quattro ore con cauzione da euro 1.000,00 a 2.000,00.
La condanna è la reclusione da tre a sei ore con cauzione da euro 1.500,00 a 3.000,00 se la sentenza prevede la confisca degli strumenti usati per commettere il reato.
La condanna è la reclusione da quattro a otto ore con cauzione da euro 2.000,00 a 4.000,00 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato, ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.
Se la condanna prevede la confisca degli strumenti utilizzati per commettere il fatto ed il professionista ha diretto anche l’attività, si applica la pena più gravosa.
Art. 179 – Disturbo dei servizi di emergenza FDR
Chiunque, effettua chiamate futili e continue, con motivi non riguardanti il loro ambito, nei servizi di emergenza, ovvero alle Forze dell’Ordine, Forze Armate o agli enti Sanitari, che tendono a disturbare il lavoro che compiono, incorre in una sanzione amministrativa di euro 1000,00.
Art. 179 bis – Disturbo del lavoro durante epidemia FDR
Qualsiasi disturbo che intralci il regolare svolgimento del lavoro delle squadre di intervento durante un'epidemia comporta, oltre che alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 176, la reclusione per minuti quindici con cauzione euro 1.000,00.
Art. 179 ter – Continuo disturbo dei Servizi di Emergenza FDR
Chiunque, dopo esser stato appena sanzionato per le condotte previste dall’articolo 179 del presente codice, continua a recare disturbo nei servizi di emergenza con chiamate futili e non riguardanti il loro ambito, è punito con l’arresto per ore una con cauzione pari a euro 2.500,00.
Art. 180 – Fuga in vista della pattuglia FDR
Nel caso in cui un cittadino, al passaggio di una pattuglia delle forze dell'ordine, cambi volontariamente strada o acceleri deliberatamente il proprio mezzo di locomozione, tale comportamento è considerato un'indicazione di possibile fuga o tentativo di elusione del controllo. In presenza di tale comportamento, le forze dell'ordine sono autorizzate a procedere con un controllo personale. Il presente articolo non si applica in caso di mancato fermo durante un controllo stradale. Qualora il controllo non evidenziasse violazioni, non è applicata alcuna pena al cittadino.
Titolo XVI - Dei reati contro l’amministrazione della giustizia
Art. 181 – Favoreggiamento personale
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la reclusione, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione da ore sei a dodici con cauzione da euro 3.000,00 a 6.000,00.
Art. 181 bis – Favoreggiamento reale
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione per ore 16 con cauzione pari ad euro 8.000,00.
Art. 182 – Patrocinio o consulenza infedele
Il patrocinatore o, più in generale il proprio avvocato, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da ore sedici a ore ventiquattro con cauzione da euro 8.000,00 a 12.000,00.
Art. 183 – Risarcimento all’assistito
Il soggetto responsabile della violazione di cui all’articolo 184 è tenuto a risarcire l’assistito di euro 3.000,00 per ogni ora di reclusione dell’assistito stesso.
Art. 184 – Manipolazione delle prove
Chiunque distrugge, altera, fabbrica o nasconde prove materiali o documentali, con l'intenzione di influenzare l’esito di un procedimento giudiziario, è punito con la reclusione da ore quattro ad otto con cauzione da euro 2.000,00 a 4.000,00.
Art. 185 – Intimidazione a giudici, pubblici ministeri o testimoni
Chiunque minaccia, molesta o esercita pressioni indebite su magistrati, avvocati, periti o testimoni per influenzarne l’operato in un procedimento giudiziario, è punito con la reclusione da ore due a sei con cauzione da euro 1.000,00 a 3.000,00.
Art. 186 – Abuso della professione forense
L’avvocato che nell’esercizio delle sue funzioni o in ragione di esse, intenzionalmente: procura a sé o ad altri un vantaggio ingiusto; arreca a terzi un danno ingiusto, sfruttando la propria posizione professionale, le conoscenze giuridiche o la fiducia riposta dall’assistito è punito con la reclusione da ore ventiquattro ad ore quarantotto senza cauzione.
Disposizioni transitorie e finali
Art. 1 — Disposizioni transitorie in materia di arresti e soggetti ricercati
I soggetti destinatari di provvedimenti di ricerca, cattura o arresto emessi ai sensi del previgente codice penale continuano ad essere ricercati ed eventualmente arrestati secondo le pene e le disposizioni previste dagli articoli corrispondenti del nuovo codice penale.
Qualora il fatto per il quale il soggetto risulta ricercato non costituisca più reato ai sensi del nuovo codice penale, ovvero l’articolo incriminatore sia stato abrogato senza corrispondente nuova fattispecie, non può essere eseguito alcun arresto o provvedimento restrittivo della libertà personale, in applicazione del principio del favor rei.
Restano salvi gli effetti delle sentenze definitive nei casi previsti dalla legge.
Art. 2 — Divieto di scalamento della numerazione degli articoli abrogati
In caso di abrogazione di articoli del codice penale o di altre disposizioni normative, è vietata la rinumerazione o lo scalamento degli articoli successivi.
Gli articoli abrogati devono permanere nella numerazione originaria con l’indicazione della dicitura "abrogato" e della relativa data di abrogazione, al fine di garantire continuità normativa, certezza del diritto e corretta conservazione dei riferimenti giuridici e giurisprudenziali.
Art. 3 — Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore del presente Codice è abrogata la "Regolamentazione delle condanne per Flagranza di Reato" del 27 luglio 2022, nonchè ogni altra disposizione con esso incompatibile, nel rispetto della gerarchia delle fonti di diritto.